Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità